(Norme-art. 141)
                              Art. 141 
                     (Procedimento di oblazione) 
  1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle  indagini
preliminari ovvero a norma dell'articolo 557 del codice, il  pubblico
ministero la trasmette, unitamente agli  atti  del  procedimento,  al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il pubblico ministero, anche prima di  presentare  richiesta  di
decreto penale, puo'  avvisare  l'interessato,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti,  che  ha  facolta'  di  chiedere   di   essere   ammesso
all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 
  3. Quando per il reato per il quale  si  e'  proceduto  e'  ammessa
l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal  comma  2,  nel
decreto penale deve essere fatta  menzione  della  relativa  facolta'
dell'imputato. 
  4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il  giudice,  acquisito
il parere del pubblico ministero, se respinge  la  domanda  pronuncia
ordinanza disponendo, se del caso,  la  restituzione  degli  atti  al
pubblico ministero; altrimenti  ammette  all'oblazione  e  fissa  con
ordinanza  la  somma  da  versare,  dandone  avviso  all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il  giudice,  se  la  domanda  e'
stata proposta nel corso delle indagini  preliminari,  trasmette  gli
atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in  ogni  altro
caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.