Art. 141 (Procedimento di oblazione) 1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero a norma dell'articolo 557 del codice, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari. 2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta' dell'imputato. 4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.