Art. 141.
                              Velocita'
  1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del  veicolo  in
modo  che,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche,  allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle  caratteristiche  e  alle  condizioni
della  strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza  delle  persone  e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2.  Il  conducente  deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione  di  sicurezza,  specialmente  l'arresto  tempestivo   del
veicolo  entro  i  limiti  del  suo  campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve  regolare  la  velocita'  nei
tratti  di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita'
delle intersezioni e delle scuole o di altri  luoghi  frequentati  da
fanciulli  indicati  dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o  ingombrati,  nelle  ore  notturne,  nei  casi  di
insufficiente  visibilita'  per  condizioni  atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque  nei  tratti  di
strada fiancheggiati da edifici.
  4.   Il   conducente   deve,  altresi',  ridurre  la  velocita'  e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce  malagevole  l'incrocio  con
altri  veicoli,  in  prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in
ogni caso, quando i pedoni che si  trovino  sul  percorso  tardino  a
scansarsi  o  diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
  6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire  intralcio  o  pericolo  per  il  normale   flusso   della
circolazione.
  7.  All'osservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo e'
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del  comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  9. Chiunque viola la disposizione del  comma  5  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente  di  cui  al
comma  7  la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.