(CODICE CIVILE-art. 1413)
                             Art. 1413. 
 
          (Eccezioni opponibili dal promittente al terzo). 
 
  Il promittente puo' opporre  al  terzo  le  eccezioni  fondate  sul
contratto dal quale il terzo deriva il suo  diritto,  ma  non  quelle
fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.