Art. 1414.
(Effetti della simulazione tra le parti).
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne
sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali
destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo
tra il dichiarante e il destinatario.