Art. 1415. (Effetti della simulazione rispetto ai terzi). La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.