(CODICE CIVILE-art. 1415)
                             Art. 1415. 
 
           (Effetti della simulazione rispetto ai terzi). 
 
  La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti  contraenti,
ne' dagli aventi causa o dai creditori  del  simulato  alienante,  ai
terzi che  in  buona  fede  hanno  acquistato  diritti  dal  titolare
apparente, salvi gli effetti  della  trascrizione  della  domanda  di
simulazione. 
 
  I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti,
quando essa pregiudica i loro diritti.