Art. 1419. (Nullita' parziale). La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'. La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.