(CODICE CIVILE-art. 1419)
                             Art. 1419. 
 
                        (Nullita' parziale). 
 
  La nullita' parziale di un  contratto  o  la  nullita'  di  singole
clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che  i
contraenti non lo avrebbero  concluso  senza  quella  parte  del  suo
contenuto che e' colpita dalla nullita'. 
 
  La nullita'  di  singole  clausole  non  importa  la  nullita'  del
contratto, quando le clausole nulle sono  sostituite  di  diritto  da
norme imperative.