ART. 142
                            (competenze)

   1.    Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle   norme
costituzionali,   e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'  di
vigilanza   sulle   risorse   idriche  e  sui  rifiuti,  il  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio esercita le funzioni e i
compiti   spettanti  allo  Stato  nelle  materie  disciplinate  dalla
presente sezione.
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel  quadro  delle  competenze  costituzionalmente  determinate e nel
rispetto  delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed in
particolare  provvedono  a  disciplinare  il  governo  del rispettivo
territorio.
   3.  Gli  enti  locali,  attraverso  l'Autorita'  d'ambito  di  cui
all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio  idrico  integrato,  di  scelta  della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento
della  gestione  e  relativo controllo, secondo le disposizioni della
parte terza del presente decreto.