(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 142)
                              Art. 142. 
Irregolare imputazione dei  pagamenti  e  riscossione  di  somme  non
                               dovute 

 
  L'agente  della  riscossione  che  imputa  i   pagamenti   ricevuti
nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li  imputa
a  indennita'  di  mora,  diritti  e  spese  in   difformita'   dalle
disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio
1958, n. 645, ovvero riscuote piu' di quanto e' dovuto, e'  soggetto,
se il fatto non costituisce reato, alla  pena  pecuniaria  in  misura
fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa.