(Norme-art. 142)
                              Art. 142 
 (Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici) 
  1. I testimoni, i periti, gli interpreti  e  i  consulenti  tecnici
sono citati almeno  tre  giorni  prima  della  data  fissata  per  il
dibattimento. 
  2.  Quando  per   le   notificazioni   e'   richiesto   l'ufficiale
giudiziario, le parti devono  consegnare  al  medesimo  gli  atti  di
citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 
  3. L'atto di citazione contiene: 
  a) l'indicazione della parte richiedente  e  dell'imputato  nonche'
del decreto che ha autorizzato la citazione; 
  b) le generalita' e il domicilio della persona da citare; 
  c) il giorno, l'ora e il luogo  della  comparizione  e  il  giudice
davanti al quale la persona citata deve presentarsi; 
  d) l'indicazione degli obblighi  stabiliti  per  i  testimoni  e  i
periti dagli articoli 198 e 226 del codice; 
  e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a
legittimo  impedimento,   la   persona   citata   potra',   a   norma
dell'articolo 133 del  codice,  essere  accompagnata  a  mezzo  della
polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una  somma  da  lire
centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese alle quali  la  mancata  comparizione  ha  dato
causa. 
  4. Quando la  citazione  e'  disposta  di  ufficio  il  decreto  di
citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere  b),  c),
d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.