Art. 142 (Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici) 1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. 2. Quando per le notificazioni e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione; b) le generalita' e il domicilio della persona da citare; c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni e i periti dagli articoli 198 e 226 del codice; e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.