Art. 142. 
                         Limiti di velocita' 
 
  1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela  della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h  per  le
autostrade, i 110 km/h per le strade  extraurbane  principali,  i  90
km/h per le strade extraurbane secondarie ed i 50 km/h per le  strade
nei centri abitati. 
  2. Entro i limiti massimi  suddetti,  gli  enti  proprietari  della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi  da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti  di  strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1 renda opportuna la determinazione di limiti  diversi,  seguendo  le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti  proprietari  della   strada   hanno   l'obbligo   di   adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle  cause  che
hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro  dei  lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi  abbia  provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro  dei
lavori pubblici puo' procedere  direttamente  alla  esecuzione  delle
opere necessarie, con diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dell'ente
proprietario. 
  3. Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono  superare  le
velocita' sottoindicate: 
    a) ciclomotori: 40 km/h; 
    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci
pericolose, quando  viaggiano  carichi:  50  km/h  fuori  dei  centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati; 
    c) macchine agricole, macchine operatrici e carrelli: 40 km/h  se
montati su pneumatici o su altri sistemi  equipollenti;  15  km/h  in
tutti gli altri casi,; 
    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e  50  km/h  nei
centri abitati; 
    e) treni costituiti da un autoveicolo e da un  rimorchio  di  cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1:  70  km/h  fuori  dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    f)  autobus  e  filobus  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri  abitati;  100  km/h  sulle
autostrade; 
    g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:  80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
    h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori  dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5  t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno  carico:  40  km/h  nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 
  4. Nella parte posteriore  dei  veicoli  di  cui  al  comma  3,  ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), deve essere indicata
la velocita' massima consentita. Qualora si tratti  di  complessi  di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata  sui  rimorchi  ovvero
sui  semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi  da  tale   obbligo   gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)  ed  i)  del
comma 3. 
  5. In tutti i casi nei  quali  sono  fissati  limiti  di  velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. 
  6. Per la determinazione dell'osservanza dei  limiti  di  velocita'
sono considerate fonti di  prova  le  risultanze  di  apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
regolamento. 
  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi  di  velocita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da  lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Da  tale  violazione
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni,
la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. 
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
  11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9  sono  commesse  alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate. 
  12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,  in  un
periodo di due anni, in una ulteriore  violazione  del  comma  9,  la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.