Art. 142. Competenze dello Stato 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita'; b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazionelavoro; f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo; h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti. 2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni: a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie; b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese. 3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Art. 142. Competenze dello Stato
Note all'art. 142: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - Per gli estremi del decreto legislativo n. 469 del 1997 si veda in nota all'art. 1. Il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari". - Per gli estremi della legge 24 giugno 1997, n. 196, si veda in nota all'art. 140. L'art. 17 cosi' recita: "Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze; b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito dei piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza socia-le di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad arti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e oganizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita' del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.". - Per gli estremi del decreto-legge n. 149 del 1993 e della relativa legge di conversione n. 236/1993 si veda nota all'art. 46. - La legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362. Il testo dell'art. 8, comma terzo, e' il seguente: "Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria". - Si riporta il testo degli articoli 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 e 191, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 64 (Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita'). 1. L'istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e' alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti: a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista; b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi della vista; c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista; d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale; e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista; f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista". "Art. 65 (Convitto - scuole annesse - strutture). - 1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalita' giuridica, un convitto di educandi minorati della vista. 2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi: a) la scuola materna; b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi; c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico. 3. L'istituto dispone di: a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune; b) un gabinetto per gli studi di psicologia". "Art. 66 (Funzionamento. Ammissione. Personale). - 1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo. 3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 hanno la durata di almeno un anno. 4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche: preside; docente di pedagogia; docente di tirocinio; assistente di tirocinio; docente di didattica musicale; istruttore tecnico-pratico; assistenti; docenti di scuola materna; personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 63, comma 2 lettere a), b) e c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo. 6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli". 7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali. 8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto. 9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti. 10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsti per i docenti tecnico-pratici. 11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali. 12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali". "Art. 68 (Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli) - 1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze e' istituita una scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia. 2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di scuola media. 3. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 69. 4. La durata dell"insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia e' di tre anni distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e in un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori e enti similari, indicati dal Ministero della sanita'. 5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione al terzo corso. 6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia". "Art. 69 (Regolamento) - 1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400". "Art. 70 (Organico). - 1. L'organico della scuola e' costituito secondo la seguente tabella: Personale docente: Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali; Incaricato - 1 Cultura medica professionale; Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica; Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze; Incaricato - 1 Lingue straniere; Incaricato - 1 Educazione fisica; Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille; Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione. Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto professionale. Personale amministrativo e tecnico: Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo; Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto. 2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale. 3. L'insegnamento medico professionale e' conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore. 4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario puo' essere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali. 5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti". "Art. 71 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche' quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi". "Art. 191 (Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore). - 1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi ala scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media. 2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. 3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonche' di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalita' ed ordinamento speciali. 4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni, gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e' stabilita con decreto del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio. 5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalita' previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla facolta' di architettura, se provenienti dalla seconda. 6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio. 7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende. 8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'art. 396. 9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore"". - Per gli estremi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in nota alle premesse. - Il regio decreto n. 1449 del 1941, recante: "Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1942, n. 7.