(CODICE CIVILE-art. 1422)
                             Art. 1422. 
 
           (Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'). 
 
  L'azione  per  far  dichiarare  la  nullita'  non  e'  soggetta   a
prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della  prescrizione
delle azioni di ripetizione.