Art. 143.
                 Posa delle armature e delle centine

  1.  Prima  della  posa  delle  armature e delle centine di sostegno
delle  opere  di  cui  all'articolo  precedente,  e' fatto obbligo di
assicurarsi  della  resistenza  del  terreno  o delle strutture sulle
quali  esse  debbono  poggiare,  in modo da prevenire cedimenti delle
armature  stesse  o  delle  strutture  sottostanti,  con  particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.