(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 143)
                              Art. 143. 
              Mancata esecuzione di sgravi per indebito 

 
  L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue
in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il
termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli  sgravi  non
potuti eseguire e' soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al
decuplo della somma non rimborsata o noti versata. 
  In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.