(CODICE CIVILE-art. 143)
                              Art. 143. 
 
             ((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.)) 
 
  ((Con il matrimonio il marito e la  moglie  acquistano  gli  stessi
diritti e assumono i medesimi doveri. 
 
  Dal  matrimonio   deriva   l'obbligo   reciproco   alla   fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione. 
 
  Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle  proprie
sostanze  e  alla  propria  capacita'  di  lavoro   professionale   o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).