Articolo 144 Pubblicita' e partecipazione 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'. 2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
Nota all'art. 144: - Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota all'art. 139.