ART. 144 
                (tutela e uso delle risorse idriche) 
 
   1. Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 
   2.  Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata   ed
utilizzata secondo criteri di solidarieta';  qualsiasi  loro  uso  e'
effettuato  salvaguardando  le  aspettative  ed   i   diritti   delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
   3. La disciplina degli usi delle acque e'  finalizzata  alla  loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio  idrico,  la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli  equilibri
idrologici. 
   4. Gli usi diversi dal consumo umano sono  consentiti  nei  limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'. 
   5.  Le  acque  termali,  minerali  e  per  uso   geotermico   sono
disciplinate da norme specifiche,  nel  rispetto  del  riparto  delle
competenze costituzionalmente determinato.