ART. 144
         (Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 302 del decreto e' sostituito dal seguente:
  "Articolo 302
  (Definizione   delle   contravvenzioni  punite  con  la  sola  pena
dell'arresto)

  1.  Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il
giudice puo', su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata
nel  limite  di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata
secondo  i  criteri  di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice
penale.  La  sostituzione  puo'  avvenire  solo  quando  siano  state
eliminate  tutte  le  fonti  di  rischio e le conseguenze dannose del
reato. La somma non puo' essere comunque inferiore a euro 2.000.
  2.  La  sostituzione  di cui al comma 1 non e' consentita quando la
violazione  ha  avuto  un  contributo  causale  nel verificarsi di un
infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale  che  abbia  comportato  l'incapacita'  di  attendere  alle
ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
  3.  Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della
sentenza  che  ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che
l'imputato  abbia  commesso  ulteriori  reati tra quelli previsti dal
presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo
comma,   e   590,  terzo  comma,  del  codice  penale,  limitatamente
all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.".
  2. Dopo l'articolo 302 del decreto e' inserito il seguente:
                            "ART. 302-bis
                      (Potere di disposizione)

  1.  Gli  organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai
fini  dell'applicazione  delle  norme  tecniche e delle buone prassi,
laddove  volontariamente  adottate  dal  datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la
non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
  2.  Avverso  le  disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro   trenta   giorni,   con  eventuale  richiesta  di  sospensione
dell'esecutivita'  dei  provvedimenti,  all'autorita' gerarchicamente
sovraordinata  nell'ambito  dei  rispettivi  organi di vigilanza, che
decide  il  ricorso  entro  quindici  giorni.  Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento  ai  provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, la
autorita'   gerarchicamente   sovraordinata  e'  il  dirigente  della
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.".