Art. 144 
 
                  Interessi per ritardato pagamento 
 
                 (art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto  non
sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143  per
causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore  gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla
data di emissione di detto  certificato.  Qualora  il  ritardo  nella
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,  dal
giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 
    2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia  effettuato
entro il termine stabilito  ai  sensi  dell'articolo  143  per  causa
imputabile  alla  stazione  appaltante  spettano  all'esecutore   gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme  dovute.  Qualora
il ritardo  nel  pagamento  superi  i  sessanta  giorni,  dal  giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti  gli  interessi
moratori. 
    3. Qualora il pagamento della rata di saldo  non  intervenga  nel
termine  stabilito  dall'articolo  143  per  causa  imputabile   alla
stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora
il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. 
    4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e  3
e' fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.  I
capitolati possono  prevedere  che  la  misura  di  tale  saggio  sia
comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,  comma  2,
del codice civile. 
    5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto  ai  sensi  degli
articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo,
del  codice,  gli  interessi  di  cui  al  presente   articolo   sono
corrisposti all'esecutore ed  ai  subappaltatori  in  proporzione  al
valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 
 
              Note all'art. 144 
              - Il testo dell'art. 1224,  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              “Art.1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. 
              Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una  somma  di
          danaro, sono dovuti dal giorno  della  mora  gli  interessi
          legali, anche se non erano dovuti precedentemente  e  anche
          se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.  Se
          prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore
          a quella legale, gli interessi moratori sono  dovuti  nella
          stessa misura. 
              Al creditore che  dimostra  di  aver  subito  un  danno
          maggiore spetta l'ulteriore  risarcimento.  Questo  non  e'
          dovuto se e' stata  convenuta  la  misura  degli  interessi
          moratori.” 
              - Il testo dell'art. 37, comma 11, ultimo periodo,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “In caso di subappalto la stazione appaltante  provvede
          alla corresponsione diretta al subappaltatore  dell'importo
          delle prestazioni eseguite dallo  stesso,  nei  limiti  del
          contratto di subappalto; si applica l'articolo  118,  comma
          3, ultimo periodo.” 
              - Il testo dell'art. 118, comma 3, primo  periodo,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.”