(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 144)
                              Art. 144. 
Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o  comprese  nella
                               domanda 

 
  L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme  comprese  in
domande  di  rimborso  per  inesigibilita'  o  gia'  rimborsate,  non
provvede in tutto o in  parte  alla  comunicazione  o  al  versamento
prescritti dall'art. 95, e' soggetto per il  solo  fatto  dell'omessa
comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura
pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione  penale  per
eventuali reati nei quali sta incorso. 
  In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.