Art. 144. 
             Valutazione e scheda personale degli alunni 
 
  1. In relazione  ai  contenuti  ed  agli  obiettivi  dei  programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
il  parere  del  Consiglio  nazionale  della   pubblica   istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i  criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione  di  tale
valutazione alle famiglie. 
  2. Per la valutazione  degli  alunni  handicappati  si  applica  il
disposto dell'articolo 318. 
  3. Dagli elementi rilevati e registrati su  apposita  scheda  viene
desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti  della  classe  una
valutazione  adeguatamente  informativa  sul   livello   globale   di
maturazione,  il  cui  contenuto   viene   illustrato   ai   genitori
dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i  quali  illustrano
altresi' eventuali iniziative programmate in  favore  dell'alunno  ai
sensi dell'articolo 126. 
  4. Gli elementi  della  valutazione  trimestrale  o  quadrimestrale
costituiscono la base per la  formulazione  del  giudizio  finale  di
idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva. 
  5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale  sono  documentati
con apposito attestato. 
  6.  Nell'attestato   il   giudizio   finale   consta   della   sola
dichiarazione di idoneita' per il passaggio dell'alunno  alla  classe
successiva  o  al  successivo  grado  della  scuola   dell'istruzione
obbligatoria. 
  7. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con  proprio  decreto  i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui  al  presente
articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.