Art. 144. Valutazione e scheda personale degli alunni 1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie. 2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318. 3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresi' eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126. 4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva. 5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato. 6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria. 7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.