Art. 144.
                      Trasferimenti alle regioni
  1.  Sono  trasferiti,  in   particolare,  alle  regioni,  ai  sensi
dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
  a) la  formazione e  l'aggiornamento del personale  impiegato nelle
iniziative di formazione professionale;
  b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali
e periferici  del Ministero  della pubblica istruzione  nei confronti
degli istituti  professionali, trasferiti  ai sensi  del comma  2 del
presente articolo, ivi compresi  quelli concernenti l'istituzione, la
vigilanza,  l'indirizzo   e  il  finanziamento,   limitatamente  alle
iniziative finalizzate  al rilascio di qualifica  professionale e non
al conseguimento del diploma.
  2.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del  Ministro per  la pubblica  istruzione, d'intesa  con la
Conferenza Statoregioni, da emanare  entro sei mesi dall'approvazione
del presente decreto legislativo,  sono individuati e trasferiti alle
regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
  3.  I  trasferimenti  hanno  effetto dal  secondo  anno  scolastico
successivo  alla  data di  entrata  in  vigore del  presente  decreto
legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli
alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
  4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1
del  presente  articolo,  gli   istituti  professionali  assumono  la
qualifica  di  enti  regionali.  Ad  essi si  estende  il  regime  di
autonomia funzionale spettante  alle istituzioni scolastiche statali,
anche ai  sensi degli  articoli 21  e seguenti  della legge  15 marzo
1997, n. 59.
 
          Note all'art. 144:
            - Per il testo dell'art. 118 della Costituzione  si  veda
          in nota alla premesse.
            - Per il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  si  veda  in  nota  all'art.  135; si riporta il testo
          dell'art. 22 della predetta legge n. 59 del 1997:
            "Art. 22. - 1. Sono trasferite alle regioni  le  funzioni
          amministrative   dello   Stato  in  materia  di  ricerca  e
          utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
          sulle attivita' relative. Le partecipazioni azionarie o  le
          attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
          pertinenze  delle  aziende  termali,  gia'  inquadrate  nel
          soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT)  e
          del  Centro ittico tarantino-campano s.p.a. sono trasferiti
          a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai
          comuni nel cui territorio  sono  ubicati  gli  stabilimenti
          termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
            2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione
          o  la  provincia  autonoma o ai comuni entro novanta giorni
          decorrenti dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio
          delle  terme,  nel  quale  sono indicati gli interventi, le
          risorse ed i tempi di realizzazione con  impegno  dell'ente
          interessato  al  risanamento  delle  passivita' dei bilanci
          delle societa'  termali,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio  dello  Stato.  Il trasferimento di cui al comma 1
          avra' luogo entro sessanta giorni dalla  presentazione  del
          piano.
            3.  Le  regioni e le province autonome possono cedere, in
          tutto o in parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i
          beni  e  i  patrimoni  ad   esse   trasferiti   ai   comuni
          interessati,  i  quali  possono altresi' prevedere forme di
          gestione   attraverso    societa'    a    capitale    misto
          pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
            4.  Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i
          comuni territorialmente interessati  non  presentino  alcun
          progetto  entro il termine indicato al comma 2, il Ministro
          del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di  legge  e
          di  regolamento sulla contabilita' dello Stato, determina i
          criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione
          delle  finalita'  istituzionali,  terapeutiche  e  curative
          delle  aziende  interessate,  tenuto  conto dell'importanza
          delle stesse  per  l'economia  generale,  nonche'  per  gli
          interessi turistici".