(CODICE CIVILE-art. 1443)
                             Art. 1443. 
 
            (Ripetizione contro il contraente incapace). 
 
  Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti,
questi non e' tenuto a restituire all'altro la  prestazione  ricevuta
se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.