Art. 145 (Ricorsi) 1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. 2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.