(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 145)
Art. 145.
Atti compiuti da personale non abilitato
L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o
atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non
abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da lire
mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente
compiuti.
Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo
notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone
estranee.