(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 145)
                              Art. 145. 
              Atti compiuti da personale non abilitato 

 
  L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o
atti esecutivi a  ufficiali  esattoriali  o  messi  notificatori  non
abilitati o non autorizzati e' soggetto alla pena pecuniaria da  lire
mille a  lire  cinquemila  per  ciascuno  degli  atti  irregolarmente
compiuti. 
  Alla stessa  pena  soggiace  l'ufficiale  esattoriale  o  il  messo
notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da  persone
estranee.