Art. 145 (Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti) 1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, puo' stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.