(Norme-art. 145)
                              Art. 145 
(Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti) 
  1. I testimoni, i periti, i consulenti  tecnici  e  gli  interpreti
citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 
  2.  Se  il  dibattimento  deve  protrarsi  per  piu'   giorni,   il
presidente,  sentiti  il  pubblico  ministero  e  i  difensori,  puo'
stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.