Art. 145.
                             Precedenza
  1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono  usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
  2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove  le  loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza  a  chi  proviene  da  destra,  salvo
diversa segnalazione.
  3.  Negli  attraversamenti  di  linee  ferroviarie  e  tranviarie i
conducenti  hanno  l'obbligo  di  dare  la  precedenza   ai   veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
  4.  I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni  nelle  quali   sia   cosi'   stabilito   dall'autorita'
competente  ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
  5. I conducenti sono tenuti  a  fermarsi  in  corrispondenza  della
striscia  di  arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
  6. Negli sbocchi su  strada  da  luoghi  non  soggetti  a  pubblico
passaggio  i  conducenti  hanno  l'obbligo  di  arrestarsi  e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
  7. E' vietato impegnare una intersezione o  un  attraversamento  di
linee  ferroviarie  o  tranviarie  quando  il  conducente  non  ha la
possibilita' di proseguire e  sgombrare  in  breve  tempo  l'area  di
manovra  in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da
altre direzioni.
  8. Negli sbocchi su strada  di  sentieri,  tratturi,  mulattiere  e
piste  ciclabili  e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie  variano  nell'immediata  prossimita'
dello sbocco sulla strada.
  9.  I  conducenti  di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di  due
anni,  in  una  delle  violazioni  di  cui al comma 10 per almeno due
volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.