Art. 145. Ammissione alle classi successive alla prima 1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformita' al disposto del precedente articolo 144. 2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione. 3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.