Art. 145. 
            Ammissione alle classi successive alla prima 
 
  1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio
in conformita' al disposto del precedente articolo 144. 
  2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno  alla  classe
successiva, soltanto in  casi  eccezionali  su  conforme  parere  del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti  e
sulla base di una motivata relazione. 
  3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.