Art. 145.
                    Modalita' per il trasferimento
                    di beni, risorse e personale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 1,  lettere  b)  ed  e),  e
dell'articolo 7, commi  1 e 2, della  legge 15 marzo 1997,  n. 59, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentiti  il  Ministro  del
tesoro,   del   bilancio   e  della   programmazione   economica   e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
il Ministro della pubblica istruzione,  provvede con propri decreti a
trasferire dal  Ministero del  lavoro e  della previdenza  sociale, a
seguito dell'attuazione del decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e  dal Ministero  della pubblica  istruzione alle  regioni beni,
risorse  finanziarie, strumentali  e organizzative,  e personale  nel
rispetto dei seguenti criteri:
  a) i beni  e le risorse da trasferire sono  individuati in rapporto
alle funzioni  e ai  compiti in precedenza  svolti dal  Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  e dal  Ministero della  pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
  b) il personale dirigenziale,  docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli  istituti professionali  di cui all'articolo  144 e'
trasferito alle regioni.
  2. Il  decreto di cui  al comma 1  e' adottato entro  diciotto mesi
dalla data di  entrata in vigore del presente  decreto legislativo ed
ha  effetto   con  l'entrata  in   vigore  del  regolamento   di  cui
all'articolo 146.
 
          Note all'art. 145:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 3.
            - Per gli estremi del decreto legislativo n. 469 del 1997
          si veda in nota all'art. 1.