Art. 145 
 
(Disciplina comune applicabile ai  contratti  nel  settore  dei  beni
                             culturali) 
 
  1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa
a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  altresi',
all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. 
  3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo,  trovano
applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice. 
 
          Note all'art. 145 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..