Art. 145 
 
Sospensione  della  compensazione  tra  credito  d'imposta  e  debito
                          iscritto a ruolo 
 
  1. Nel 2020, in sede di erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.