Art. 145. 
                             Precedenza 
 
  1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono  usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 
  2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi,  si  ha
l'obbligo di dare la precedenza  a  chi  proviene  da  destra,  salvo
diversa segnalazione. 
  3. Negli  attraversamenti  di  linee  ferroviarie  e  tramviarie  i
conducenti  hanno  l'obbligo  di  dare  la  precedenza   ai   veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione. 
  4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli  nelle
intersezioni  nelle  quali   sia   cosi'   stabilito   dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota  con
apposito segnale. 
  5. I conducenti sono tenuti  a  fermarsi  in  corrispondenza  della
striscia di arresto, prima di immettersi nella  intersezione,  quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. 
  6. Negli sbocchi su  strada  da  luoghi  non  soggetti  a  pubblico
passaggio i conducenti  hanno  l'obbligo  di  arrestarsi  e  dare  la
precedenza a chi circola sulla strada. 
  7. E' vietato impegnare una intersezione o  un  attraversamento  di
linee ferroviarie  o  tramviarie  quando  il  conducente  non  ha  la
possibilita' di proseguire e  sgombrare  in  breve  tempo  l'area  di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti  da
altre direzioni. 
  8. Negli sbocchi su strada  di  sentieri,  tratturi,  mulattiere  e
piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi  e  dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie  variano  nell'immediata  prossimita'
dello sbocco sulla strada. 
  9. I conducenti di veicoli su rotaia devono  rispettare  i  segnali
negativi della precedenza. 
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 167 a € 666)). (19) (29) (43) (52)  (80)  (89)  (101)  (114)  (124)
(133) ((145)) 
  11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di  due
anni, in una delle violazioni di cui  al  comma  10  per  almeno  due
volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da  uno  a  tre  mesi,  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.