ART. 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) 1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
Note all'art. 146: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 59, comma 1, lett. c): "1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) b) (omissis); c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.". - Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.