ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel
fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge,
alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate
dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e
ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo
fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena
vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla
liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
131/1986, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 59, comma 1, lett. c):
"1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo
pagamento delle imposte dovute:
a) b) (omissis);
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.".
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.