Art. 146 
 
                    Inadempimento dell'esecutore 
 
    1. Qualora l'esecutore  sia  inadempiente  alle  obbligazioni  di
contratto,  la  stazione  appaltante,  esperita  infruttuosamente  la
procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del  codice,  puo'
procedere d'ufficio in danno  dell'esecutore  inadempiente  ai  sensi
dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e  nel  limite  di
importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma
5, del codice. 
    2.  In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  il   verbale   di
accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2,
del codice, e' redatto con le modalita' indicate all'articolo 223. 
 
              Note all'art. 146 
              - Il testo dell'art. 136,  commi  4  e  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione
          dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
          alle previsioni del programma, il direttore dei lavori  gli
          assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,  non  puo'
          essere inferiore a dieci giorni, per compiere i  lavori  in
          ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
          Il  termine  decorre  dal  giorno  di   ricevimento   della
          comunicazione. 
              5. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei
          lavori verifica, in contraddittorio con  l'appaltatore,  o,
          in sua mancanza, con la assistenza di  due  testimoni,  gli
          effetti dell'intimazione impartita, e ne  compila  processo
          verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.” 
              - Il testo dell'art.125, commi 5 e  6,  lett.  f),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “5. I lavori in economia sono ammessi per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
              a ) - e )(omissis) 
              f) completamento di opere o impianti  a  seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori.” 
              - Il testo dell'art. 138, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo
          stesso  procede  a  redigere,   acquisito   lo   stato   di
          consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile
          con le modalita' indicate dal regolamento. Con  il  verbale
          e' accertata la corrispondenza  tra  quanto  eseguito  fino
          alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante.”