(Norme-art. 146)
                              Art. 146 
                  (Aula di udienza dibattimentale) 
  1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al
pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso  livello  di
fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a  fianco  dei
propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio
delle persone  da  sottoporre  ad  esame  e'  collocato  in  modo  da
consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili  sia  dal
giudice che dalle parti.