Art. 146.
((Allontanamento dalla residenza familiare. ))
((Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto
dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che,
allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta
di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei
beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo
comma, e 147)).