(CODICE CIVILE-art. 146)
                              Art. 146. 
 
           ((Allontanamento dalla residenza familiare. )) 
 
  ((Il   diritto   all'assistenza   morale   e   materiale   previsto
dall'articolo  143  e'  sospeso  nei  confronti  del   coniuge   che,
allontanatosi senza giusta causa dalla residenza  familiare,  rifiuta
di tornarvi. 
 
  La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. 
 
  Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro  dei
beni  del  coniuge  allontanatosi,  nella  misura  atta  a  garantire
l'adempimento degli  obblighi  previsti  dagli  articoli  143,  terzo
comma, e 147)).