(CODICE CIVILE-art. 1463)
                             Art. 1463. 
 
                      (Impossibilita' totale). 
 
  Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata  per
la sopravvenuta impossibilita'  della  prestazione  dovuta  non  puo'
chiedere la controprestazione, e deve  restituire  quella  che  abbia
gia'  ricevuta,  secondo   le   norme   relative   alla   ripetizione
dell'indebito.