(CODICE CIVILE-art. 1465)
                             Art. 1465. 
 
          (Contratto con effetti traslativi o costitutivi). 
 
  Nei  contratti  che  trasferiscono  la  proprieta'  di   una   cosa
determinata ovvero costituiscono o trasferiscono  diritti  reali,  il
perimento della cosa per una causa non imputabile  all'alienante  non
libera l'acquirente dall'obbligo di  eseguire  la  controprestazione,
ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata. 
 
  La stessa  disposizione  si  applica  nel  caso  in  cui  l'effetto
traslativo o costitutivo  sia  differito  fino  allo  scadere  di  un
termine. 
 
  Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel
genere, l'acquirente non e'  liberato  dall'obbligo  di  eseguire  la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se  la  cosa
e' stata individuata. 
 
  L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il
trasferimento   era   sottoposto   a    condizione    sospensiva    e
l'impossibilita'  e'  sopravvenuta  prima   che   si   verifichi   la
condizione.