Articolo 147 
Autorizzazione per opere da eseguirsi  da  parte  di  amministrazioni
                               statali 
 
  1. Qualora la richiesta di  autorizzazione  prevista  dall'articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni  statali,
ivi compresi gli alloggi  di  servizio  per  il  personale  militare,
l'autorizzazione viene rilasciata  in  esito  ad  una  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per i progetti di  opere  comunque  soggetti  a  valutazione  di
impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n.  349  e  da  eseguirsi  da  parte  di   amministrazioni   statali,
l'autorizzazione prescritta dal comma  1  e'  rilasciata  secondo  le
procedure previste all'articolo 26. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e  con
le altre amministrazioni statali  interessate,  sono  individuate  le
modalita' di valutazione congiunta e preventiva della  localizzazione
delle opere di difesa nazionale  che  incidano  su  immobili  o  aree
sottoposti a tutela paesaggistica. 
 
          Note all'art. 147: 
              - Gli articoli 14, 14-bis,  14-ter  e  14-quater  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante:  "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispongono: 
              - "Art. 14. - 1. Qualora sia  opportuno  effettuare  un
          esame contestuale di vari interessi pubblici  coinvolti  in
          un    procedimento    amministrativo,     l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro  quindici
          giorni dall'inizio del procedimento,  avendoli  formalmente
          richiesti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad  applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e  successive
          modificazioni. L'indizione  della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente  entro  quindici  giorni  fatto   salvo   quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). 
              Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo'  essere
          convocata per  progetti  di  particolare  complessita',  su
          motivata e documentata  richiesta  dell'interessato,  prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o   alla   tutela   della   salute,   si
          pronunciano, per quanto riguarda  l'interesse  da  ciascuna
          tutelato, sulle soluzioni  progettuali  prescelte.  Qualora
          non emergano, sulla base della documentazione  disponibile,
          elementi  comunque  preclusivi  della   realizzazione   del
          progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,   entro
          quarantacinque  giorni,  le  condizioni  e   gli   elementi
          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
          progetto definitivo, gli atti di consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere  ,  in  sede   di   presentazione   del   progetto
          definitivo, i necessari atti di consenso. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11  febbraio  1994,  n.  109  e
          successive modificazioni. 
              Art. 14-ter. - 1. La conferenza di  servizi  assume  le
          determinazioni  relative  all'organizzazione   dei   propri
          lavori a maggioranza dei presenti. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci giorni prima della relativa data. Entro i  successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'art.  14-bis,   le   amministrazioni   che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'art. 14-quater. 
              4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la  conferenza
          di servizi si esprime dopo aver  acquisito  la  valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione del  relativo  provvedimento,  l'amministrazione
          competente si esprime in sede di conferenza di servizi,  la
          quale si conclude nei trenta giorni successivi  al  termine
          predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della  maggioranza  dei
          soggetti  partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,   il
          termine di trenta giorni di cui al  precedente  periodo  e'
          prorogato di altri trenta giorni nel caso che  si  appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,  nonche'  quelle  di
          cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si  applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          pubblica. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione  il  cui  rappresentante   non   abbia
          espresso definitivamente la  volonta'  dell'amministrazione
          rappresentata e non  abbia  notificato  all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento, il proprio motivato  dissenso,  ovvero  nello
          stesso  termine  non  abbia  impugnato  la   determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce, a  tutti  gli  effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 
              Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o  piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate  alla  conferenza   di   servizi,   a   pena   di
          inammissibilita', deve essere manifestato nella  conferenza
          di servizi, deve essere  congruamente  motivato,  non  puo'
          riferirsi  a  questioni  connesse  che  non   costituiscono
          oggetto  della  conferenza  medesima  e  deve   recare   le
          specifiche   indicazioni   delle   modifiche    progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso. 
              2.  Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno   espresso
          nell'ambito della  conferenza  il  proprio  dissenso  sulla
          proposta  dell'amministrazione  procedente,   quest'ultima,
          entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter,  comma
          3, assume comunque la  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento sulla base della maggioranza  delle  posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva. 
              3.  Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico o alla tutela della salute, la  decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente o  quella  procedente  sia  un'amministrazione
          statale, ovvero ai competenti organi  collegiali  esecutivi
          degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il  Consiglio
          dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi  degli  enti
          territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo  che  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
          giunta regionale o  il  presidente  della  provincia  o  il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni. 
              4. Quando il dissenso e' espresso da  una  regione,  le
          determinazioni di competenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          previste al comma 3  sono  adottate  con  l'intervento  del
          presidente della giunta regionale interessata, al quale  e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303". 
              - L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  recante:
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale", pubblicata nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone: 
              "Art. 6. - 1. Entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno di legge relativo  all'attuazione  delle  direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale. 
              2.  In   attesa   dell'attuazione   legislativa   delle
          direttive comunitarie in materia di impatto ambientale,  le
          norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico  di  cui  al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio delle comunita' europee n. 85/337 del  27  giugno
          1985. 
              3. I progetti delle opere di cui al precedente comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
              5.  Ove  il  Ministro  competente  alla   realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri. 
              6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri. 
              7. Restano ferme le attribuzioni  del  Ministro  per  i
          beni  culturali  e  ambientali   nelle   materie   di   sua
          competenza. 
              8. Il Ministro per i beni culturali  e  ambientali  nel
          caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli articoli 4 e  82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
              9. Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".