ART. 147 
     (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 
 
   1. I servizi idrici  sono  organizzati  sulla  base  degli  ambiti
territoriali ottimali definiti  dalle  regioni  in  attuazione  della
legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
   2. Le regioni possono modificare  le  delimitazioni  degli  ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio  idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in  particolare,
dei seguenti principi: 
    a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino  o  dei  bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e  dei  loro  vincoli  di  destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati; 
    b)  unicita'  della  gestione  e,  comunque,  superamento   della
frammentazione verticale delle gestioni; 
    c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita  sulla  base
di parametri fisici, demografici, tecnici. 
   3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per  il  controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti   civili   e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la  funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.