Art. 147 
 
                 Ufficio della direzione dei lavori 
 
                   (art. 123, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Per  il  coordinamento,  la   direzione   ed   il   controllo
tecnico-contabile  dell'esecuzione  di  ogni  singolo  intervento  le
stazioni appaltanti, prima della gara,  istituiscono  un  ufficio  di
direzione  lavori,  costituito  da  un  direttore   dei   lavori   ed
eventualmente, in  relazione  alla  dimensione  e  alla  tipologia  e
categoria dell'intervento, da uno o piu' assistenti con  funzioni  di
direttore operativo o di ispettore di cantiere. 
    2. L'ufficio di direzione lavori e' preposto alla direzione ed al
controllo  tecnico,  contabile   e   amministrativo   dell'esecuzione
dell'intervento secondo le disposizioni che seguono  e  nel  rispetto
degli impegni contrattuali.