Art. 147. Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali Per l'inosservanza di disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte di rette, del presente testo unico, del contratto esattoriale e del capitolato speciale, che non prevedano apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire mille. La pena pecuniaria si applica anche in caso di inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.