(Norme-art. 147)
                              Art. 147 
               (Riprese audiovisive dei dibattimenti) 
  1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,  il  giudice  con
ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare  in  tutto  o  in
parte la ripresa fotografica, fonografica  o  audiovisiva  ovvero  la
trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento,  purche'  non
ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o
alla decisione. 
  2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il consenso  delle
parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente  rilevante
alla conoscenza del dibattimento. 
  3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma  dei
commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di  parti,
testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti  e  di  ogni  altro
soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono  o
la legge ne fa divieto. 
  4. Non possono in ogni caso essere  autorizzate  le  riprese  o  le
trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a  norma
dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.