Art. 147 (a).
                 Comportamento ai passaggi a livello
  1. Gli utenti della  strada,  approssimandosi  ad  un  passaggio  a
livello,  devono  usare  la  massima  prudenza  al  fine  di  evitare
incidenti e devono (( osservare )) le segnalazioni indicate nell'art.
44.
  2. Prima di impegnare un  passaggio  a  livello  senza  barriere  o
semibarriere,   gli   utenti  della  strada  devono  assicurarsi,  in
prossimita'  delle  segnalazioni  previste  nel  regolamento  di  cui
all'art.  44,  comma  3,  che  nessun  treno  sia  in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente  i  binari;  in  caso  contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
  3.  Gli  utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
    a)  siano  chiuse  o  stiano  per  chiudersi  le  barriere  o  le
semibarriere;
    b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
    c)  siano  in  funzione  i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al
comma 3 dello stesso articolo;
    d) siano  in  funzione  i  mezzi  sostitutivi  delle  barriere  o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
  4.  Gli  utenti  della  strada  devono  sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In  caso  di  arresto  forzato  del  veicolo  il
conducente  deve  cercare  di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonche'  fare  in  modo  che  i
conducenti  dei  veicoli  su  rotaia  siano  avvisati  in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
  6.  Quando  lo  stesso  soggetto  sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al  comma  5  per  almeno  due  volte,
all'ultima  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai  sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 73 del D.Lgs. n. 360/1993.