Art. 147. 
                         Esami di idoneita' 
 
  1. Gli alunni  provenienti  da  scuola  privata  o  familiare  sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle  classi
seconda, terza, quarta e quinta. 
  2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi
e  comprovati  motivi  sono  ammesse  prove  suppletive  che   devono
concludersi prima  dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
successivo.