Art. 147.
                     Abrogazione di disposizioni
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  l'articolo 7  del decreto  del Presidente  della Repubblica  15
gennaio 1972, n. 10;
  b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  c) l'articolo 2,  comma 1, e l'articolo 18 della  legge 21 dicembre
1978, n. 845.
 
          Note all'art. 147:
            - Si trascrive il testo dell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio
          1972, n. 10 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario
          delle  funzioni  amministrative  statali  in   materia   di
          istruzione   artigiana   e  professionale  e  del  relativo
          personale):
            "Art. 7. -  Restano  ferme  le  competenze  degli  organi
          statali in ordine:
             a)  alla  disciplina della attribuzione delle qualifiche
          professionali ai fini del collocamento;
             b)  alla  vigilanza  ai   fini   dell'osservanza   della
          legislazione sociale;
             c)   alla   disciplina   del   rapporto   giuridico   di
          apprendistato;
             d)   ai   rapporti   e    convenzioni    internazionali;
          coordinamento, ai fini della presentazione al fondo sociale
          europeo,  delle  richieste  di  contributo  per il rimborso
          delle  spese  erogate  dalle   singole   regioni   per   la
          rieducazione  professionale  dei  lavoratori ai sensi degli
          articoli 19 e seguenti del regolamento del Consiglio  della
          Comunita'  economica  europea  concernente il Fondo sociale
          europeo modificato dai regolamenti  n.  47/63/C.E.E.  e  n.
          37/67/C.E.E.;
             e) alla formazione professionale dei lavoratori italiani
          all'estero;
             f)  alla  predisposizione,  all'assistenna tecnica ed al
          finanziamento, mediante  l'erogazione  di  contributi  alle
          regioni  interessate  e  d'intesa  con  esse,  di  corsi di
          qualificazione  o  riqualificazione  professionale   quando
          sopravvengano    ipotesi    di   rilevante   riconversione,
          riorganizzazione  o  cessazione  di  aziende,  nonche'   di
          istituzione  di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o
          quando  trattasi  di  attivita'  artistiche   o   di   alta
          specializzazione  per  le quali non sia possibile reclutare
          allievi nell'ambito della regione;
             g)  alle  attivita'  di   formazione   e   addestramento
          professionale svolte del Ministero della difesa e da quello
          dell'interno".
            - Per il testo dell'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 si
          veda  in  nota  all'art.  41;  il  testo dell'art. 40 e' il
          seguente:
            "Art. 40 (Competenze dello Stato). - Sono  di  competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
             1)   la  vigilanza  sull'osservanza  della  legislazione
          sociale;
             2)   l'attivita'   di   formazione   ed    addestramento
          professionale   svolta  dalle  Forze  armate  e  dai  Corpi
          assimilati, e, in genere dall'amministrazione dello  Stato,
          ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti".
            -  Il  testo dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n.
          845, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  2  (Oggetto  della  formazione  professionale).  -
          (Comma primo:  abrogato).
            Le  iniziative di formazione professionale sono rivolte a
          tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico  o
          ne  siano  stati  prosciolti,  e possono concernere ciascun
          settore  produttivo,  sia   che   si   tratti   di   lavoro
          subordinato,    di    lavoro   autonomo,   di   prestazioni
          professionali o di lavoro associato.
            Alle  iniziative  di  formazione  professionale   possono
          essere  ammessi  anche  stranieri,  ospiti  per  ragioni di
          lavoro  o  di   formazione,   nell'ambito   degli   accordi
          internazionali e delle leggi vigenti.
            L'esercizio  delle  attivita' di formazione professionale
          e' libero".
            - L'art. 18 della sopra citata  legge  n.  845  del  1978
          cosi' recitava:
            "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale:
             a)   la   disciplina  dell'ordinamento  delle  fasce  di
          mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei
          rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  provvede con propri decreti, da
          emanarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente  legge, sentita la commissione di cui all'articolo
          precedente, e tenuto conto degli accordi  internazionali  e
          comunitari  in  vigore,  alla  definizione delle qualifiche
          professionali, dei loro  contenuti  tecnici,  culturali  ed
          operativi  e  delle  prove  di  accertamento  per  la  loro
          attribuzione. Con  successivi  decreti  si  provvedera'  ai
          necessari aggiornamenti;
             b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle
          reciproche informazioni e documentazioni;
             c)  i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa
          con il Ministero degli affari esteri, con  le  autorita'  e
          gli  organismi  esteri  operanti  in  materia di formazione
          professionale;
             d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di
          formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero
          alla cui vigilanza e gestione  provvedono  gli  uffici  del
          Ministero degli affari esteri;
             e)   la   predisposizione   ed  il  finanziamento  delle
          attivita'  formative  del  personale   da   utilizzare   in
          programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
          via di sviluppo;
             f)    le   attivita'   di   studio,   di   ricerca,   di
          documentazione,  di  informazione  e  sperimentazione,   da
          definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
          alle  esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
          indirizzo e di coordinamento nel  settore,  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  41,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
             g) l'inoltro alla  Comunita'  economica  europea,  o  ad
          altri   organismi   internazionali,   ed  il  finanziamento
          integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso  dei
          fondi comunitari o internazionali;
             h)   l'assistenza   tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative di formazione  professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
          gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge  12
          agosto 1977, n. 675;
             i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le
          regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del
          personale   impiegato   nelle   iniziative   di  formazione
          professionale secondo quanto previsto dall'art. 4,  lettera
          h);
             l)  la  definizione su parere conforme della commissione
          di  cui  all'art.  17,  dei  requisiti   tecnici   per   il
          riconoscimento   dell'idoneita'  delle  strutture  e  delle
          attrezzature adibite alla formazione professionale.
            Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6l6".