Art. 147 
 
              (Livelli e contenuti della progettazione) 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4,  sono  altresi'
stabiliti i livelli e  i  contenuti  della  progettazione  di  lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli
scavi archeologici, nonche' i ruoli  e  le  competenze  dei  soggetti
incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei  lavori  e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui
si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli  uffici  di
direzione lavori. 
  2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'  richiesta,  in
sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda  tecnica
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti  in  possesso  di  specifica
competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento.  Con  il
decreto  di  cui  all'articolo  146,  comma  4,  sono  definiti   gli
interventi relativi a beni culturali mobili,  superfici  decorate  di
beni architettonici e materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di
interesse storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai
sensi dalla normativa vigente. 
  3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o  restauro  di  beni
culturali  mobili,  superfici  decorate  di  beni  architettonici   e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, il progetto di fattibilita' comprende oltre
alla scheda tecnica di cui al comma 2, le  ricerche  preliminari,  le
relazioni illustrative e il calcolo sommario di  spesa.  Il  progetto
definitivo approfondisce  gli  studi  condotti  con  il  progetto  di
fattibilita', individuando, anche attraverso indagini diagnostiche  e
conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado  e  i  metodi  di
intervento. Il progetto esecutivo indica, nel  dettaglio,  le  esatte
metodologie operative, i  materiali  da  utilizzare  e  le  modalita'
tecnico-esecutive degli interventi ed  e'  elaborato  sulla  base  di
indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate
dall'unicita' dell'intervento  conservativo.  Il  progetto  esecutivo
contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione. 
  4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche
subacqueo,  nonche'  quelli  relativi  al  verde   storico   di   cui
all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali  e
del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo. 
  5. Qualora il responsabile unico del procedimento  accerti  che  la
natura e  le  caratteristiche  del  bene,  ovvero  il  suo  stato  di
conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi  e
rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili  solo
in corso d'opera, puo' prevedere l'integrazione  della  progettazione
in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare  corrispondente
copertura nel quadro economico. 
  6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita'  del
responsabile unico del procedimento e del dirigente  competente  alla
formazione del programma triennale,  nonche'  l'organo  di  collaudo,
comprendono un restauratore di beni culturali  qualificato  ai  sensi
della normativa vigente, ovvero, secondo  la  tipologia  dei  lavori,
altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del  codice  dei  beni
culturali e del  paesaggio  con  esperienza  almeno  quinquennale  in
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 
 
          Note all'art. 147 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              "Art. 10 (Beni culturali) 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.". 
              - Si riporta l'articolo 9-bis del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              "Art.  9-bis  (Professionisti  competenti  ad  eseguire
          interventi sui beni culturali) 
              1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4  e
          7  e  fatte  salve  le  competenze  degli  operatori  delle
          professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di
          tutela,  protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali
          nonche'  quelli  relativi  alla   valorizzazione   e   alla
          fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I  e  II  della
          parte seconda  del  presente  codice,  sono  affidati  alla
          responsabilita' e  all'attuazione,  secondo  le  rispettive
          competenze,  di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,
          demoetnoantropologi, antropologi  fisici,  restauratori  di
          beni  culturali  e  collaboratori  restauratori   di   beni
          culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
          applicate  ai  beni  culturali  e  storici  dell'arte,   in
          possesso   di    adeguata    formazione    ed    esperienza
          professionale.".