ART. 148
             (autorita' d'ambito territoriale ottimale)

   1.  L'Autorita'  d'ambito  e' una struttura dotata di personalita'
giuridica   costituita   in   ciascun  ambito  territoriale  ottimale
delimitato  dalla  competente  regione,  alla  quale  gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle  competenze  ad  essi  spettanti  in  materia di gestione delle
risorse  idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
   2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme
ed  i  modi  della  cooperazione  tra  gli  enti locali ricadenti nel
medesimo  ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorita'   d'ambito   di   cui   al   comma   1,  cui  e'  demandata
l'organizzazione,  l'affidamento  e  il  controllo della gestione del
servizio idrico integrato.
   3.  I  bilanci  preventivi  e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e
loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio entro quindici giorni
dall'adozione delle relative delibere.
   4.   I   costi   di   funzionamento   della   struttura  operativa
dell'Autorita'  d'ambito,  determinati annualmente, fanno carico agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle
quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
   5.  Ferma  restando  la  partecipazione obbligatoria all'Autorita'
d'ambito  di  tutti  gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla  gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per
i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle  comunita'  montane,  a condizione che la gestione del servizio
idrico  sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero
tramite  una  societa'  a capitale interamente pubblico e controllata
dallo  stesso  comune.  Sulle  gestioni  di  cui  al  presente  comma
l'Autorita'  d'ambito  esercita funzioni di regolazione generale e di
controllo.   Con   apposito   contratto  di  servizio  stipulato  con
l'Autorita'  d'ambito,  previo  accordo  di  programma, sono definiti
criteri  e  modalita'  per  l'eventuale  partecipazione ad iniziative
promosse dall'Autorita' d'ambito medesima.