Art. 148 Direttore dei lavori (art. 124, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e' preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' del progetto e del contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validita' del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.
Note all'art. 148 - Il testo dell'art. 3 comma 2, della Legge del 5/11/1971 n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1971, n. 321, e' il seguente: “2 - Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.” - la legge 2 febbraio1974 n. 64 recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e' pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 1974, n. 76. - il dPR 6 giugno 2001 n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.. - la legge 27 luglio 2004 n. 186 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 175, S.O. - Il testo dell'art. 118, comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”