(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 148)
Art. 148.
Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli
atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione
ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 e'
soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila.
Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel
registro o per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro
stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila.