(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 148)
                              Art. 148. 
         Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico 

 
  L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli
atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla  numerazione
ed alla vidimazione prescritte dal secondo  comma  dell'art.  136  e'
soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila. 
  Per l'omessa annotazione di un atto o di un  processo  verbale  nel
registro o per ogni altra irregolarita'  nella  tenuta  del  registro
stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila.